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G Clin Nefrol Dial 2022; 34: 32-34

ISSN 2705-0076 | DOI: 10.33393/gcnd.2022.2396

ORIGINAL ARTICLE

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Un malato di rene policistico ha diritto all’esenzione del ticket e all’invalidità?

Presidente Associazione Italiana Rene Policistico, Milano - Italy

Indirizzo per la corrispondenza:
Luisa Sternfeld Pavia
AIRP • Associazione Italiana Rene Policistico
Via Bazzini 2
20131 Milano - Italy
luisa.sternfeld.airp@renepolicistico.it

Giornale di Clinica Nefrologica e Dialisi - ISSN 2705-0076 - www.aboutscience.eu/gcnd

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Esenzione del ticket

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La malattia renale policistica ora gode delle esenzioni di cui al decreto istitutivo dei cosiddetti L.E.A. (livelli essenziali di assistenza), in quanto è diventato operativo il D.P.R. che introduce la malattia policistica sia dominante che recessiva tra le patologie che possono usufruire delle esenzioni.

Per ottenere l’esenzione del ticket è necessario andare presso la ASL di competenza territoriale con la certificazione della malattia rilasciata dallo specialista ospedaliero. L’esenzione non copre però tutte le indagini e gli esami necessari per la patologia.

I codici per l’esenzione sono:

062.753.13 per il Rene Policistico Autosomico Dominante (tra le malattie croniche);

GRUPPO RNG261 per la forma recessiva (tra le malattie rare).

Per poter ottenere un’esenzione più vasta su medicinali, analisi e indagini specialistiche e strumentali, è necessario che sul certificato del medico specialista ospedaliero vengano riportate anche altre patologie connesse al rene policistico (p. es., ipertensione, cardiopatia, IVU, ecc.).

Invalidità

La Tabella che stabilisce il grado di invalidità destinato alle varie patologie attribuisce alla malattia del “Rene Policistico Bilaterale”, al codice “6480”, il 70% di invalidità fisso.

Come richiedere l’invalidità minima fissa del 70% con il codice “6480” (DM 5 febbraio 1992_Tabella invalidità – apparato urinario)? (Fig. 1).

La procedura non è automatica, ma richiede qualche passaggio:

1. Recarsi dal proprio medico di base che dovrà redigere un certificato medico telematico apposito per richiesta di invalidità. Sul certificato dovrà essere indicato chiaramente che il paziente soffre di malattia del RENE POLICISTICO AUTOSOMICO DOMINANTE (codice da indicare 753.13 – vedi classificazione delle malattie ICD9CM – pag. 702) (Fig. 2) e il paziente deve descrivere chiaramente tutte le altre patologie eventuali e correlate con ulteriori relativi codici.

2. Il medico invia telematicamente una copia del certificato all’INPS e una copia viene consegnata al paziente.

3. Il paziente con la copia del certificato deve recarsi presso un Patronato che (gratuitamente) redige la domanda di invalidità e la invia all’INPS.

4. Entro 30/60 giorni il paziente viene convocato dalla Commissione Medica che deve valutare l’effettivo stato di salute. In quell’occasione è bene ripetere chiaramente che si è affetti da malattia genetica renale policistica autosomica dominante.

5. La Commissione Medica deve assegnare il 70% (Fig. 1) di invalidità anche in presenza di una buona funzionalità renale. È possibile che la percentuale possa aumentare in considerazione di eventuali altre patologie.

6. Entro 30 giorni circa verrà comunicata la decisione della Commissione Medica e dopo si potrà ritirare presso la ASL di competenza il tesserino di invalidità da utilizzare presso il proprio medico di base per tutte le prescrizioni.

Si precisa che contro la decisione della Commissione Medica si potrà fare ricorso, entro i termini indicati nella lettera, qualora non rispondesse allo stato delle cose.

Legge 104 e Legge 68, percentuali di invalidità e benefici (da www.laleggepertutti.it)

Quella che noi chiamiamo comunemente invalidità civile è una condizione prevista dal nostro ordinamento giuridico, correlata alla riduzione della capacità lavorativa di un individuo. Per compensare chi ha una ridotta capacità lavorativa, sono previste delle agevolazioni: in particolare, i benefici sono riconosciuti, in maniera differente, a partire dal 33,33% di invalidità. L’invalidità non deve essere confusa con l’handicap: il riconoscimento dell’handicap, secondo la Legge 104, è una condizione giuridica differente e aggiuntiva rispetto allo stato di invalido civile e dà diritto a benefici fiscali e ad agevolazioni lavorative diverse (come, per esempio, i permessi retribuiti). In questo breve vademecum, vediamo quali sono i benefici per l’invalidità, a seconda della riduzione della capacità lavorativa.

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Fig. 1 - Tabella delle percentuali di invalidità ordinata per apparati. Da: Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità – 5 febbraio 1992 – “Approvazione della nuova Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti” (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.).

Invalidità superiore al 33,33%

Bisogna innanzitutto precisare che lo status di invalido civile è riconosciuto solo a partire da una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore a 1/3, cioè al 33,33%. Per la persona con invalidità superiore a tale soglia è previsto il diritto a protesi e ad ausili relativi alla patologia riconosciuta nel verbale di accertamento della Commissione Medica. La Commissione Medica, inoltre, può, indipendentemente dalla percentuale di invalidità, indicare sul verbale il diritto al Contrassegno per usufruire dei parcheggi per disabili.

Invalidità superiore al 45%

Chi possiede una percentuale di invalidità sopra il 45% ha la possibilità di usufruire del Collocamento Mirato. Per questi soggetti, nonché per i non vedenti e i sordomuti, è infatti previsto l’accesso ai servizi di sostegno e di collocamento dedicati: per usufruirne, gli interessati devono recarsi presso il centro per l’impiego, presentando, oltre al verbale di invalidità, la Relazione Conclusiva rilasciata dalla preposta Commissione dell’ASL. Ricordiamo che possono iscriversi al Collocamento Mirato, senza dover richiedere la relazione conclusiva all’ASL, anche gli invalidi del lavoro con percentuale oltre il 33%, gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria.

I lavoratori con invalidità civile superiore al 45% possono essere conteggiati dall’azienda nelle quote di riserva relative alla legge sul Collocamento obbligatorio, purché assunti almeno con un contratto part-time del 50% più un’ora (per esempio, considerando un orario ordinario di 40 ore settimanali, saranno sufficienti 21 ore a settimana).

Invalidità superiore al 51%

I lavoratori invalidi oltre il 51% potranno fruire di un congedo per cure relative all’infermità riconosciuta, per un periodo non superiore a 30 giorni all’anno. I costi sono, però, a carico dell’azienda, diversamente da quanto accade per i permessi Legge 104, pertanto la possibilità di ottenere il permesso per invalidità va verificata all’interno del contratto collettivo di riferimento.

Invalidità superiore al 60%

A partire da questa percentuale, il dipendente ha la possibilità di essere computato nella quota di riserva dell’impresa nella quale è già assunto, a prescindere dall’orario del contratto. Il beneficio non è riconosciuto se l’inabilità è stata causata da un inadempimento del datore di lavoro.

Invalidità superiore al 66,66%

Chi ha un’invalidità al lavoro superiore ai due terzi può ottenere dall’INPS l’assegno ordinario di invalidità se possiede almeno 5 anni di contributi, di cui tre accreditati nell’ultimo quinquennio. L’assegno di invalidità è calcolato allo stesso modo della pensione, quindi con sistema retributivo pro rata, misto o contributivo.

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Fig. 2 - Tabella relativa alle anomalie congenite del sistema urinario. Da: Classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche. Versione italiana ICD-9-CM “International Classification of Diseases 9th revision Clinical Modification”. 2007:702.

Non è obbligatorio uscire dal lavoro se si percepisce l’assegno ordinario, ma bisogna tenere presente che questo è compatibile solo limitatamente con i redditi di lavoro.

Invalidità superiore al 74%

Gli invalidi civili sopra il 74% hanno diritto a un assegno di assistenza, concesso dai 18 ai 65 anni, il cui importo è di 287,09 euro mensili per il 2021, con un limite di reddito di € 4.931,29.

L’assegno di invalidità civile non richiede, come l’assegno di invalidità ordinaria (categoria IO), il pagamento di un minimo di contributi all’INPS; la prestazione è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell’Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria) e con tutte le prestazioni pensionistiche di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, comprese le rendite Inail. L’interessato può comunque optare per il trattamento più favorevole.

Invalidità superiore al 75%

Per chi ha un’invalidità sopra il 75% sono previsti dei benefici pensionistici: nel dettaglio, per ogni anno lavorato, sono accreditati 2 mesi di contributi in più, sino a un massimo di 5 anni. L’agevolazione può essere riconosciuta dal 2002 in poi.

Invalidità superiore all’80%

Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità:

Gli invalidi in una misura almeno pari all’80% e oltre, se lavoratori dipendenti del settore privato, possono ottenere un anticipo del requisito di età per la pensione di vecchiaia. In particolare, possono ottenere l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia, anziché a 67 anni, a 61 anni, se uomini, e a 56 anni, se donne. A partire dal perfezionamento dei requisiti, si applica una finestra di attesa di 12 mesi per la liquidazione della pensione.

100% di invalidità

Chi è invalido al 100% può fruire dei seguenti benefici:

esenzione dal ticket per le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e sui medicinali;

pensione di inabilità, concessa a chi ha un reddito sino a 16.532,10 euro, compatibile, sino al limite di reddito, con l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di invalidità mensile.

Assegno di accompagnamento

Si ha diritto all’indennità di accompagnamento, pari a circa 522,10 euro mensili (importo per il 2021 adeguato annualmente). L’assegno è riconosciuto, indipendentemente dal reddito, a chi ha difficoltà a compiere gli atti quotidiani della vita o a chi non può deambulare senza l’aiuto di un’altra persona.